Nuovi obblighi per gli imprenditori italiani

Luglio 27, 2009 · Filed Under Approfondimenti Professionali · Comment 

Nuovi obblighi per gli imprenditori italiani

Sta per entrare in vigore una norma contenuta nel cosiddetto “Collegato Sviluppo”, approvato definitivamente al Senato lo scorso 9 luglio, contenente disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, a mente della quale sarà considerata falsa o fallace indicazione di provenienza l’uso di un marchio di aziende italiane, su prodotti non originari dell’Italia, che non indichi contestualmente anche il luogo di fabbricazione o semplicemente l’origine estera. La norma prevede, quindi, a carico dei soli imprenditori italiani, l’obbligo di apporre congiuntamente al marchio italiano, alternativamente, o il luogo estero di produzione della merce o l’indicazione che trattasi di merce importata.

Come già osservato in un nostro precedente intervento in materia di Codice del Consumo, una tale previsione rischia di porsi in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea, stante l’assenza a livello comunitario dell’obbligo di indicare l’origine di un prodotto, sia in sede di importazione che di commercializzazione. A partire dall’entrata in vigore della norma in esame, infatti, un prodotto di provenienza extra–CE, a marchio italiano, commercializzato in qualsiasi Stato membro, dove non sono obbligatorie le indicazioni suddette, non potrà più essere liberamente commercializzato anche in Italia.

Inoltre, mentre resta da dimostrare che tali nuovi obblighi possano maggiormente tutelare i consumatori o le aziende italiane, è certo che essi pongono ulteriori oneri a carico degli imprenditori, in assenza di un periodo transitorio.

Infine, la norma, a nostro avviso formulata in modo poco chiaro, contribuisce a complicare un testo legislativo, l’art. 4, comma 49, della legge n. 350/2003, già in passato oggetto di critiche da parte degli operatori del diritto nonché fonte di potenziali ulteriori complicazioni amministrative e giudiziarie, le violazioni sono sanzionate penalmente, a carico degli imprenditori e degli operatori doganali.

 

(testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere – giuseppe.lovetere@fisspa.it – e del dott. comm. Antonio Sgroi – antonio.sgroi@fisspa.it – dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)

 

Il controllo dei certificati di origine compete alle Autorità del Paese di esportazione

Giugno 29, 2009 · Filed Under Approfondimenti Professionali · Comment 

 

Il controllo dei certificati di origine compete alle Autorità del Paese di esportazione.

Accade di frequente che gli Uffici doganali, esclusivamente sulla base di autonome valutazioni, disconoscano efficacia o validità ai certificati di origine preferenziale esibiti all’atto dell’importazione.

Il trattamento daziario preferenziale connesso all’utilizzo dei certificati di origine non può essere rifiutato prima dell’attivazione delle procedure di cooperazione amministrativa con gli Stati terzi interessati, previste dalla normativa comunitaria o dai singoli accordi. Tali norme generalmente stabiliscono che l’Autorità doganale del Paese di importazione, qualora abbia ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti o sul carattere originario della merce, attivi procedure di controllo, c.d. a posteriori, sui certificati di origine preferenziale. In tal caso le Autorità doganali, senza sospendere i benefici daziari già concessi, rispediscono alle Autorità competenti dello Stato di esportazione i certificati, unitamente ai documenti ed alle informazioni che facciano sospettare la presenza di irregolarità o inesattezze relative all’origine dichiarata.

Solo all’esito della domanda di controllo a posteriori o laddove alla stessa non sia stata data risposta nei termini previsti o la risposta non contenga informazioni sufficienti, il Paese d’importazione può rifiutare il beneficio tariffario concesso da tali certificati.

 

(testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere  e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)

 

Il contraddittorio principio generale del diritto comunitario

Giugno 3, 2009 · Filed Under Approfondimenti Professionali · Comment 

Il contraddittorio principio generale del diritto comunitario

Accade di frequente che gli uffici doganali disattendano il termine di 60 giorni, previsto dall’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, per l’emissione degli avvisi di accertamento, ritenendo che tale articolo si riferisca esclusivamente alle ipotesi di verifiche fiscali eseguite presso il contribuente. Tale impostazione erronea è stata di recente avallata anche da qualche pronuncia della Suprema Corte secondo cui il rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, nel settore doganale, sarebbe garantito dalla possibilità di instaurare la controversia doganale.

In realtà il diritto al contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, sancito dall’anzidetta norma dello Statuto del Contribuente, e la ratio sottesa alla medesima, che è quella di limitare il più possibile il contenzioso, non consento un’interpretazione che discrimini irragionevolmente tra verifiche fiscali, sulla base delle modalità scelte dall’ufficio per eseguirle, oppure secondo il settore tributario nell’ambito del quale esse vengono svolte. Ne consegue una palese violazione del diritto di difesa del contribuente che va inteso non solo come diritto di tutelare in sede contenziosa i propri interessi, bensì anche come diritto di poter influire preventivamente sulle decisioni dell’amministrazione. Leggi tutto

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