Ancora un intervento (l’ultimo?) sul tema del Made in Italy e dell’utilizzo dei marchi aziendali.

Ottobre 2, 2009 · Filed Under Approfondimenti Professionali · Comment 

 

Ancora un intervento (l’ultimo?) sul tema del Made in Italy e dell’utilizzo dei marchi aziendali.

La norma ferragostana in tema di utilizzo del marchio aziendale, che aveva creato così tanti problemi applicativi, l’articolo 17 della Legge n. 99/2009, è stata eliminata dal D.L. n. 135/2009. Il legislatore, tuttavia, non si è limitato ad un intervento abrogativo, perché ha introdotto anche delle nuove norme attraverso l’articolo 16.

Innanzitutto, in tema di utilizzo dell’espressione “Made in Italy” od altre equivalenti, è stato stabilito che esso è consentito solo se il prodotto sia disegnato, progettato, lavorato e confezionato esclusivamente sul territorio italiano. Le violazioni sono sanzionate penalmente.

Questa norma è già entrata in vigore, anche se è comunque prevista la possibilità di emanazione di disposizioni applicative da parte dei Ministeri competenti.

Entreranno, invece, in vigore nella prima metà di novembre, le nuove norme dettate in tema di fallace indicazione di origine. E qui potrebbe ancora sorgere qualche problema.

Con l’aggiunta dei commi 49-bis e 49-ter all’art. 4 della legge n. 350/2003, è stata introdotta, infatti, una nebulosa nozione di fallace indicazione caratterizzata da un uso del marchio “con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana”. Non è chiaro quali possano essere in concreto queste modalità, con buona pace del principio di tassatività della fattispecie in ambito sanzionatorio. Tuttavia ogni inconveniente può essere evitato apponendo “indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera” o impegnandosi a attestare che ciò avverrà nella successiva fase di commercializzazione. Tutto questo a pena si sanzioni amministrative pecuniarie e confisca dei beni.

Ad avviso di chi scrive, questa parte del nuovo intervento legislativo ripropone talune delle perplessità già avanzate col nostro precedente intervento di fine luglio, sia ancora una volta per l’oscura formulazione della norma, sia per la compatibilità con la normativa del settore, anche comunitaria, già in vigore. Ad una prima lettura, infatti, il comma 49-bis sembrerebbe la riedizione, depenalizzata, di quanto previsto dall’abrogato art. 17. Inoltre, non è chiaro come esso si armonizzi col precedente comma 49, che sanziona penalmente l’uso fuorviante di marchi aziendali anche se accompagnato dall’indicazione dell’origine estera del prodotto (ipotesi che il comma 49-bis sembrerebbe invece fare salva).

C’è quindi ancora un po’ di confusione, ma il legislatore ha ancora qualche giorno per fare chiarezza. E’ auspicabile però che ciò avvenga una volta per tutte.

 (testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere – giuseppe.lovetere@fisspa.it – e del dott. comm. Antonio Sgroi – antonio.sgroi@fisspa.it – dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)

 

Quali sono i diritti doganali coperti da garanzia?

Settembre 28, 2009 · Filed Under Approfondimenti Professionali · Comment 

Quali sono i diritti doganali coperti da garanzia?

L’articolo 78 del DPR n. 43/1973 consente a coloro che effettuano frequentemente operazioni doganali, di ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, che sono annotati per ciascuno operatore in apposito conto di debito. La concessione di questa agevolazione è subordinata alla presentazione di un’idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dalla Dogana.

Tale garanzia, deve intendersi limitata ai diritti liquidati al momento dell’importazione o si estende anche agli eventuali maggiori diritti che l’Amministrazione potrebbe richiedere in futuro in seguito ad un accertamento?

Noi riteniamo che la garanzia copra esclusivamente i diritti liquidati all’atto dell’importazione.

Questa tesi è supportata da vari elementi. Innanzitutto il tenore della norma: l’articolo 78 fa riferimento esclusivo ai diritti liquidati. Oltre a ciò, la funzione della garanzia sembra essere alternativa a quella normalmente svolta dalla permanenza della merce in dogana fino al pagamento dei diritti doganali e non oltre tale momento.

Tale garanzia è sostituita dalla norma citata con una fideiussione: il pagamento dei diritti è rimandato e la merce è immediatamente svincolata solo perché c’è una garanzia a tutela di tale futuro pagamento.

Ed ancora. Di norma il rapporto contrattuale relativo al rilascio della garanzia si instaura tra l’operatore doganale e l’ente che garantisce, rapporto cui è estraneo il proprietario della merce. L’ammontare garantito, inoltre, si riferisce al debito dell’operatore doganale nei confronti dell’Amministrazione relativo a tutte le operazioni effettuate in un dato periodo, ammontare complessivo che, quindi, non può essere ricondotto alle concorrenti ma distinte obbligazioni dei diversi proprietari delle merci.

Infine, se il titolare del conto di debito dovesse essere ritenuto responsabile anche degli eventuali maggiori diritti successivamente accertati, finirebbe con l’assumersi un rischio eccessivo e difficilmente quantificabile a priori, nei confronti dell’Amministrazione doganale, certamente superiore al normale rischio professionale.

(Testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere  e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)

La rappresentanza in dogana secondo il nuovo Codice doganale comunitario, tra spinte liberalizzatrici ed esigenza di professionalità ed affidabilità

Settembre 9, 2009 · Filed Under Approfondimenti Professionali · Comment 

La rappresentanza in dogana secondo il nuovo Codice doganale comunitario, tra spinte liberalizzatrici ed esigenza di professionalità ed affidabilità.

L’art. 4, n. 6), del reg. 450/2008 che istituisce il nuovo Codice doganale comunitario definisce il rappresentante doganale come “qualsiasi persona, nominata da un’altra persona, affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale”.

Il successivo art. 11 conferma la distinzione tra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta ma, a differenza dell’art. 5 del vecchio Codice doganale comunitario, non consente più la possibilità, fin qui riconosciuta agli Stati membri, di riservare queste forme di rappresentanza solo a determinate categorie di professionisti, nella specie i doganalisti.

E’ pur vero che gli Stati membri possono ancora fissare le condizioni in base alle quali il rappresentante doganale può prestare i propri servizi nello Stato membro in cui è stabilito, tuttavia, ciò dovrà avvenire conformemente al diritto comunitario.

In particolare, sembrerebbe che d’ora in avanti, purché stabilito nella Comunità, chiunque possa esercitare la rappresentanza in dogana, ove soddisfi le condizioni per ottenere lo status di Operatore Economico Autorizzato, previste dall’art. 14, lettere dalla a) alla d), del nuovo Codice doganale comunitario.

Aspettiamo di vedere come l’Agenzia delle Dogane interpreterà l’intervenuta liberalizzazione di questo fondamentale e delicato servizio e come essa si coniugherà con la necessità di mantenere comunque elevati i livelli di professionalità ed affidabilità degli operatori del settore. Nell’attesa, sembra di poter affermare che il possesso della certificazione AEO, anche sotto questo profilo, è destinato a rivestire un ruolo sempre più determinante.

(testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere – giuseppe.lovetere@fisspa.it – e del dott. comm. Antonio Sgroi – antonio.sgroi@fisspa.it – dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)

 

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