Responsabilità del rappresentante fiscale che effettua la dichiarazione in dogana
Responsabilità del rappresentante fiscale che effettua la dichiarazione in dogana
E’ noto che l’importatore deve necessariamente essere un soggetto stabilito nella Comunità. Tale requisito non è richiesto anche ai fini IVA, potendo l’importazione essere effettuata da chiunque (soggetto nazionale o estero, comunitario o extra-comunitario).
Stando alla definizione di “persona stabilita nella Comunità” fatta dall’art. 4, n. 2), del Codice doganale comunitario, l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale da parte di un soggetto estero extra-comunitario, non valgono ad attribuire a quest’ultimo la qualifica di soggetto stabilito nella Comunità, come tale in grado di effettuare una dichiarazione d’immissione in libera pratica. Nella prassi, tuttavia, accade che l’Autorità doganale accetti dichiarazioni di immissione in libera pratica effettuate da soggetti esteri extra-comunitari per il tramite dei propri rappresentanti nominati ai fini IVA. Leggi tutto
Il Codice del Consumo in contrasto con la normativa UE
Il Codice del Consumo in contrasto con la normativa UE
Attualmente a livello comunitario non esiste alcun obbligo di indicare l’origine di un prodotto, sia in sede di importazione che di commercializzazione. L’art. 6 lett. c) del Codice del Consumo richiede invece che i beni rechino l’indicazione del Paese di origine se situato fuori dall’Unione Europea. Tale norma non è tuttavia ancora entrata in vigore, non essendo stato emanato il decreto di attuazione previsto dall’art. 10 del medesimo Codice.
La previsione nazionale appare peraltro in contrasto sia con il principio della libera circolazione delle merci, sancito dal Trattato di Roma, che con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest’ultima ha più volte affermato che le normative commerciali degli Stati membri non possono ostacolare gli scambi intracomunitari. Nell’Unione Europea vige il principio per cui un prodotto commercializzato in uno Stato membro deve poter essere liberamente commercializzato anche negli altri Stati membri. Qualora entrasse in vigore la norma suddetta tale principio non sarebbe rispettato. Infatti, mentre un prodotto non recante alcuna indicazione d’origine potrebbe tranquillamente circolare in tutti gli Stati della UE, ciò non potrebbe accadere in Italia. Ne discende la necessità che la normativa in materia sia uniforme in tutti gli Stati membri.
Oltre che d’ostacolo alla libera circolazione delle merci, l’indicazione della provenienza estera del prodotto potrebbe presentare carattere discriminatorio. Potrebbe cioè indurre il consumatore a preferire una merce nazionale rispetto ad una merce estera, creando un’iniqua differenziazione tendente a far preferire le merci di produzione nazionale, in assenza di validi motivi attinenti alla tutela dei consumatori. Le garanzie sul prodotto derivano dal marchio, che riconduce quest’ultimo all’affidabilità tecnica del produttore, e non dal luogo di produzione.
Anche la posizione della Corte di Cassazione al riguardo è quella di tutelare il concetto di provenienza giuridica del prodotto rispetto a quello di provenienza materiale del medesimo.
L’origine geografica può viceversa essere rilevante per i prodotti agricoli o alimentari, la cui qualità può dipendere dall’ambiente naturale, ed in relazione alla quale esistono, infatti, normative comunitarie e nazionali di riferimento.
(testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)
La giustificazione economica del deposito
La giustificazione economica del deposito doganale.
Come è noto uno dei requisiti per poter usufruire dell’autorizzazione a gestire un deposito doganale è la sussistenza di una giustificazione economica. Quest’ultima è intesa dall’art. 100 del Codice doganale comunitario, quale esigenza economica di depositare merci estere.
L’esistenza di detto requisito può dunque essere dimostrata facendo riferimento, ad esempio, all’attività concretamente svolta dall’operatore, alla quantità, qualità, valore e provenienza delle merci da custodire, alla capacità di stoccaggio del deposito ed al periodo di giacenza media. Non può essere ritenuto sufficiente, invece, un esclusivo riferimento al numero di operazioni di introduzione in deposito effettuate.
A tale conclusione è pervenuto recentemente anche il TAR Lombardia di Milano che ha sospeso in via cautelare il provvedimento di revoca di un deposito doganale, fondato esclusivamente sull’esiguità del numero di introduzioni in deposito effettuate in un dato periodo, ritenendolo insufficientemente motivato.
(Testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)