Quali sono i diritti doganali coperti da garanzia?
Quali sono i diritti doganali coperti da garanzia?
L’articolo 78 del DPR n. 43/1973 consente a coloro che effettuano frequentemente operazioni doganali, di ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, che sono annotati per ciascuno operatore in apposito conto di debito. La concessione di questa agevolazione è subordinata alla presentazione di un’idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dalla Dogana.
Tale garanzia, deve intendersi limitata ai diritti liquidati al momento dell’importazione o si estende anche agli eventuali maggiori diritti che l’Amministrazione potrebbe richiedere in futuro in seguito ad un accertamento?
Noi riteniamo che la garanzia copra esclusivamente i diritti liquidati all’atto dell’importazione.
Questa tesi è supportata da vari elementi. Innanzitutto il tenore della norma: l’articolo 78 fa riferimento esclusivo ai diritti liquidati. Oltre a ciò, la funzione della garanzia sembra essere alternativa a quella normalmente svolta dalla permanenza della merce in dogana fino al pagamento dei diritti doganali e non oltre tale momento.
Tale garanzia è sostituita dalla norma citata con una fideiussione: il pagamento dei diritti è rimandato e la merce è immediatamente svincolata solo perché c’è una garanzia a tutela di tale futuro pagamento.
Ed ancora. Di norma il rapporto contrattuale relativo al rilascio della garanzia si instaura tra l’operatore doganale e l’ente che garantisce, rapporto cui è estraneo il proprietario della merce. L’ammontare garantito, inoltre, si riferisce al debito dell’operatore doganale nei confronti dell’Amministrazione relativo a tutte le operazioni effettuate in un dato periodo, ammontare complessivo che, quindi, non può essere ricondotto alle concorrenti ma distinte obbligazioni dei diversi proprietari delle merci.
Infine, se il titolare del conto di debito dovesse essere ritenuto responsabile anche degli eventuali maggiori diritti successivamente accertati, finirebbe con l’assumersi un rischio eccessivo e difficilmente quantificabile a priori, nei confronti dell’Amministrazione doganale, certamente superiore al normale rischio professionale.
(Testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)
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