TAR per la Lombardia

25 Giugno, 2012 · Archiviato in Comunicati stampa 

Mediante sentenza depositata il 31 maggio 2012 il TAR per la Lombardia, nel ribadire la supremazia della norma comunitaria sulla norma interna con obbligo di non applicazione delle disposizioni interne contrastanti, sviluppa profili di interesse con riguardo alla sospensione dell’autorizzazione ad operare in procedura domiciliata. Nel caso di specie, la sospensione dell’autorizzazione era stata disposta dall’Agenzia delle dogane sulla base di quanto previsto dal decreto 7 dicembre 2000 del Direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. Il TAR per la Lombardia ha ritenuto che le ipotesi di sospensione dell’autorizzazione previste dal decreto 7 dicembre 2000 debbano essere disapplicate di fronte alle diverse prescrizioni del Regolamento CE 2454/93 e, in particolare, che l’autorizzazione per la procedura di domiciliazione non possa essere sospesa quando vi siano fondate ragioni per ritenere che il suo titolare sia incorso in reati connessi ad una violazione della normativa fiscale, potendo ciò avvenire solo relativamente a violazioni di norme doganali.

 

Prof. Avv. Fabrizio Vismara

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