Il contraddittorio principio generale del diritto comunitario

3 Giugno, 2009 · Archiviato in Approfondimenti Professionali 

Il contraddittorio principio generale del diritto comunitario

Accade di frequente che gli uffici doganali disattendano il termine di 60 giorni, previsto dall’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, per l’emissione degli avvisi di accertamento, ritenendo che tale articolo si riferisca esclusivamente alle ipotesi di verifiche fiscali eseguite presso il contribuente. Tale impostazione erronea è stata di recente avallata anche da qualche pronuncia della Suprema Corte secondo cui il rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, nel settore doganale, sarebbe garantito dalla possibilità di instaurare la controversia doganale.

In realtà il diritto al contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, sancito dall’anzidetta norma dello Statuto del Contribuente, e la ratio sottesa alla medesima, che è quella di limitare il più possibile il contenzioso, non consento un’interpretazione che discrimini irragionevolmente tra verifiche fiscali, sulla base delle modalità scelte dall’ufficio per eseguirle, oppure secondo il settore tributario nell’ambito del quale esse vengono svolte. Ne consegue una palese violazione del diritto di difesa del contribuente che va inteso non solo come diritto di tutelare in sede contenziosa i propri interessi, bensì anche come diritto di poter influire preventivamente sulle decisioni dell’amministrazione.

La correttezza di tale impostazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza C-349/07, emessa in tema di recupero a posteriori di dazi doganali, alla luce della quale andrà riconsiderata la citata giurisprudenza della Cassazione. La sentenza afferma che il diritto di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario e trova applicazione ogni qualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto lesivo. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono sempre essere messi in condizione di poter manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la propria decisione. A tal fine dunque gli uffici doganali, prima di emettere un qualsiasi atto lesivo, devono concedere un termine congruo per consentire alla parte di presentare proprie osservazioni, devono valutare le osservazioni della persona cui l’atto è rivolto e devono emettere l’atto in un tempo ragionevole a far ritenere che dette osservazioni siano state effettivamente valutate. Tali obblighi, derivando da un principio generale del diritto comunitario, incombono sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto comunitario, anche quando la normativa comunitaria applicabile non prevede espressamente siffatte formalità.

(testo a cura dell’ avv. Giuseppe Francesco Lovetere  e del dott. comm. Antonio Sgroi dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati di Milano)

Commenti

Inserisci un commento

Attenzione: Questo sito è uno spazio aperto a beneficio dei Doganalisti. Non sono ammessi commenti il cui contenuto è contrario alla decenza o alla legge e comunque, la responsabilità di tali commenti è di chi li scrive. Per garantire il diritto di tutti, l' indirizzo di protocollo Internet di chi scrive i commenti, sarà registrato ed archiviato secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 196/2003.